Che cos’è un’Associazione di Promozione Sociale APS?
L’Associazione di Promozione Sociale (Aps) è stata introdotta nell’ordinamento italiano dalla legge 383/2000.
In base al Codice del Terzo Settore è un Ente del Terzo Settore e pertanto deve presentarne le caratteristiche essenziali, quindi l’assenza di fini di lucro e lo svolgimento di un’attività d’interesse generale a favore dei propri associati (in forma esclusiva o meno), i loro familiari o a terzi.
In quanto Associazione di Promozione Sociale, invece deve assumere la forma dell’Associazione ed essere composta da non meno di sette persone fisiche o tre Associazioni di Promozione Sociale.
Possono ammettere come soci anche altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro ma questi non devono superare il 50% delle Associazioni di Promozione Sociale socie.
Possono avvalersi del lavoro dipendente o autonomo, anche dei propri associati, se necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di interesse generale o al raggiungimento delle proprie finalità, ma il numero dei lavoratori non può superare il 50% dei volontari o il 5% degli associati.
Non possono essere riconosciute come Associazioni di Promozione Sociale, Associazioni o circoli privati che pongono qualsiasi tipi di discriminazione all’accesso, incluse le condizioni economiche e patrimoniali, o richiedano la partecipazione a quote di natura patrimoniale.
Le associazioni di promozione sociale e le modifiche statutarie.
Per le associazioni che aspirano ad assumere, o a mantenere, la qualifica di associazione di promozione sociale, si pone la necessità di:
1) verificare la sussistenza dei requisiti richiesti ai fini di tale qualifica,
2) modificare, eventualmente, il proprio statuto per implementare i nuovi vincoli statutari contemplati dal Codice del Terzo Settore (CTS).
Per quanto concerne i requisiti per qualificarsi come associazione di promozione sociale, il CTS prevede che tali organizzazioni debbano:
1) promuovere finalità di natura civica, solidaristica e di utilità sociale (ex art. 4 CTS);
2) realizzare attività di interesse generale, così come definite dall’art. 5 del CTS ed eventualmente
attività anche diverse (ex art. 6 del CTS ed il relativo Decreto attuativo non ancora in Gazzetta Ufficiale) ma nei limiti dei vincoli di legge;
3) svolgere prevalentemente attività di interesse generale e svolgere attività diverse nel rispetto dei parametri indicati dall’art. 6 del CTS, come declinati dal Decreto ministeriale non ancora in Gazzetta Ufficiale;
4) avere come soci un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale;
5) avere tra i propri soci altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle APS (ex art. 35 CTS), fatta eccezione per le APS che siano Enti di promozione sportiva;
6) avvalersi prevalentemente dell’apporto gratuito dei propri soci o delle persone aderenti agli enti associati (ex art. 35 CTS), potendo assumere lavoratori dipendenti o stipulare rapporti di collaborazione di natura autonoma o di altra natura, facendo ricorso anche ai propri associati, ma ad esclusiva condizione che “ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati” (art. 36 CTS).
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Lettera associazioni APS
Modulo verifica requisiti statutari APS