Il Dipartimento dello Sport ha aggiornato le FAQ in merito all’accesso agli impianti sportivi da parte dei collaboratori sportivi.

Secondo la normativa vigente all’articolo 9-septies del DL 22 aprile 2021, n.52 (convertito dalla L. 18 giugno 2021, n.87) introdotto dall’art. 3 del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 prevede che, a partire dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre 2021 per chiunque svolga una attività lavorativa, anche nel settore privato, è fatto obbligo, ai fini dell’accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19.

Questo obbligo è rivolto quindi anche a tutti gli operatori sportivi come istruttori, tecnici, amministrativi, collaboratori sportivi, receptionist, ma anche a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato, anche sulla base di contratti esterni.

La disposizione non si applica, invece, ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

I datori di lavoro sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni.